La Consulta degli studenti (art. 12 del D.P.R. 132/03)
1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.
3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.