Il Conservatorio Santa Cecilia ripudia la guerra

Accesso generalizzato

L’accesso civico “generalizzato” concerne dati, documenti e informazioni detenuti dall’Ente ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione. L’istanza può essere presentata all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. Il Responsabile del Procedimento se individua soggetti controinteressati, ne dà comunicazione agli stessi. La predetta comunicazione avviene mediante invio di copia dell’istanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, anche se non indicati nel documento cui si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati i loro interessi coincidenti con quelli afferenti a:

  • protezione dei dati personali;
  • libertà e segretezza della corrispondenza;
  • interessi economici e commerciali.

Il Responsabile del Procedimento deve dare informazione al richiedente l’accesso civico generalizzato della individuazione di soggetti controinteressati e della sospensione del termine di 10 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte dei predetti controinteressati. Il soggetto controinteressato può presentare una eventuale e motivata opposizione, anche con modalità telematiche, all’istanza di accesso civico generalizzato, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della predetta richiesta di accesso.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Il predetto termine resta sospeso nel caso di comunicazione dell’istanza di accesso civico generalizzato ai controinteressati durante il tempo stabilito per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione.

Ai fini della esatta determinazione della data di avvio del procedimento, il termine decorre dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data in cui l’Ente riceve la domanda. Soltanto qualora sorgano dubbi sulla data di presentazione della domanda e non vi siano modalità di accertamento attendibili, la data di decorrenza del termine per provvedere decorre dalla data di acquisizione della domanda al protocollo.

Qualora il controinteressato presenti opposizione e l’Amministrazione ritenga comunque, anche sulla base della valutazione del contemperamento degli interessi contrapposti, di accogliere la richiesta di accesso, ne dà avviso al controinteressato medesimo e provvede a trasmettere al richiedente i dati e/o i documenti richiesti, decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

L’accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici riguardanti:

  • la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso civico generalizzato è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. Non è ammessa un’istanza meramente esplorativa, pertanto, le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione. L’istanza sarà dichiarata inammissibile perché formulata in termini generici o meramente esplorativi soltanto dopo che l’Amministrazione avrà invitato, per iscritto, il richiedente a ridefinire l’oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti. Qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta entro i predetti limiti, il Responsabile del Procedimento, nella motivazione del diniego, dovrà fornire adeguata prova circa la manifesta irragionevolezza dell’onere che una accurata trattazione dell’istanza comporterebbe.

Il differimento dell’accesso civico generalizzato deve essere motivato con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed è ammesso soltanto quando ricorrano cumulativamente due condizioni:

  • che l’accesso possa comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  • che quel pregiudizio abbia carattere transitorio.

Nell’ipotesi di accesso civico generalizzato, il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto dalla legge, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento dell’istanza di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. Laddove i dati o documenti richiesti siano detenuti dal RPCT, che dunque è competente a decidere in sede di prima istanza, la richiesta di riesame è presentata al Presidente del Conservatorio.

Nell’ipotesi in cui il diniego totale o parziale o il differimento riguardi dati di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il RCPT trasmette richiesta di parere al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che si esprime entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Il termine è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre, entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, ricorso al giudice amministrativo competente, ai sensi dell’art. 116, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

 


Registro degli Accessi

Le Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli Accessi.

Il Registro contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate al Conservatorio e riporta l’oggetto e la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione.


Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” e ss.mm.ii.