Il controinteressato rispetto all’ostensione dei dati, delle informazioni e degli atti richiesti, può presentare opposizione motivata all’accesso entro 10 giorni dalla notifica di questa comunicazione, rappresentando come e perché l’eventuale accoglimento della richiesta dell’istante potrebbe compromettere il proprio parallelo diritto alla riservatezza.
Responsabile del Procedimento di accesso documentale è il Responsabile dell’Ufficio competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. Sarà cura del Responsabile del Procedimento provvedere sulla richiesta di accesso con atto motivato e sulla base del contemperamento degli interessi contrapposti.
Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Amministrazione, in originale o in copia. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali e tutela della privacy. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato dell’Ente.
Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il Responsabile del Procedimento decide sull’istanza di accesso, con apposito provvedimento motivato e ne dà comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, la domanda d’accesso si intende respinta. Al richiedente è sempre riconosciuta la possibilità di attivare, avverso la decisione dell’Amministrazione la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo competente, ai sensi dell’art. 116, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Registro degli Accessi
Le Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli Accessi.
Il Registro contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate al Conservatorio e riporta l’oggetto e la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione.
Riferimenti normativi
- L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
