Il Conservatorio Santa Cecilia ripudia la guerra

Accesso documentale

L’accesso documentale può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell’istanza. Per l’istanza di accesso documentale potrà essere utilizzato l’apposito modello predisposto dal Conservatorio, da inviarsi unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità. Il richiedente ha l’onere di motivare adeguatamente la richiesta.

Il controinteressato rispetto all’ostensione dei dati, delle informazioni e degli atti richiesti, può presentare opposizione motivata all’accesso entro 10 giorni dalla notifica di questa comunicazione, rappresentando come e perché l’eventuale accoglimento della richiesta dell’istante potrebbe compromettere il proprio parallelo diritto alla riservatezza.

Responsabile del Procedimento di accesso documentale è il Responsabile dell’Ufficio competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. Sarà cura del Responsabile del Procedimento provvedere sulla richiesta di accesso con atto motivato e sulla base del contemperamento degli interessi contrapposti.

Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Amministrazione, in originale o in copia. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali e tutela della privacy. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato dell’Ente.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il Responsabile del Procedimento decide sull’istanza di accesso, con apposito provvedimento motivato e ne dà comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, la domanda d’accesso si intende respinta. Al richiedente è sempre riconosciuta la possibilità di attivare, avverso la decisione dell’Amministrazione la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo competente, ai sensi dell’art. 116, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.


Registro degli Accessi

Le Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli Accessi.

Il Registro contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate al Conservatorio e riporta l’oggetto e la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione.

 


Riferimenti normativi

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.