Regio Decreto 4 maggio 1925 n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione
SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III

 

Veduto il nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sul nuovo ordinamento della scuola media;
Veduti i nostri decreti 11 marzo 1923, n. 564; 15 marzo 1923, n. 684; 22 aprile 1923, n. 1140; 26 giugno 1923, n. 1413; 27 settembre 1923, n. 2319; 14 ottobre 1923, n. 2345; 23 maggio 1924, n. 858; 30 aprile 1924, n. 756; 18 settembre 1924, n. 1487, e 16 ottobre 1924, n. 1923;
Considerata la necessità di emanare nuove norme regolamentari sulla carriera scolastica degli alunni, sugli esami e sulle tasse scolastiche, in esecuzione degli articoli 70 e seguenti del decreto 6 maggio 1923, n. 1054, a modificazione dei citati decreti 30 aprile 1924, n. 756, e 18 settembre 1924, n. 1487, e in armonia con le disposizioni contenute negli altri decreti sopra ricordati.
DECRETA

(Omissis)
Art. 4
L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta.
Il preside predetto convoca il consiglio di classe, che, valutati i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull’accoglimento della domanda stessa.
I documenti scolastici dell’alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d’ufficio dall’istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell’articolo precedente.
(Omissis)
Art. 6
L’iscrizione alla prima classe avviene nell’ordine di merito stabilito secondo il penultimo comma del presente articolo, eccezione fatta per gli orfani di guerra che sono anteposti agli altri aspiranti indipendentemente da qualsiasi condizione.
L’iscrizione alle altre classi avviene secondo l’ordine seguente:
1° Orfani di guerra;
2° Alunni provenienti dalla classe precedente dell’istituto, considerandosi come unico istituto il ginnasio e liceo ed i corsi inferiori e superiore d’istituto tecnico magistrale;
3° alunni, non ripetenti, provenienti da altri istituti pubblici;
4° provenienti da scuola privata o paterna;
5° ripetenti, provenienti da scuola pubblica o privata.
In ciascuna categoria la graduatoria è fatta secondo l’ordine di merito, il quale si stabilisce dando la preferenza a coloro che conseguirono il titolo di ammissione, promozione o idoneità nella sessione di primo esame, e graduandoli secondo la somma dei voti finali riportati, compreso, per gli alunni di scuola pubblica, il voto di condotta.
A parità di merito è preferito il giovane affidato al convitto nazionale del luogo e, successivamente, quello la cui famiglia risieda stabilmente nella città, o nella zona, alla quale appartiene l’istituto.
(Omissis)
Art. 13
I documenti relativi alle inscrizioni sono conservati nell’archivio dell’istituto finche l’alunno vi rimanga inscritto e per cinque anni successivi: dopo di che sono tenuti per un altro anno a disposizione degli interessati.
(Omissis)
Art. 15
Una stessa classe non può essere frequentata per più di due anni.
(Omissis)
Art. 19
Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:
a) Ammonizione privata o in classe;
b) Allontanamento dalla lezione,
c) Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;
d) Sospensione fino a quindici giorni;
e) Esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame;
f) Sospensione fino al termine delle lezioni;
g) Esclusione dallo scrutinio finale o da entrambe le sessioni di esame;
h) Espulsione dall’istituto;
i) Espulsione da tutti gli istituti del regno.

Art. 20
Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate, si infliggono le punizioni di cui alle lettere a) e b).
Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettere c) e d).
Per offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere d), e) e f).
Per offese alla morale e per oltraggio all’istituto o al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere g), h) e i).
Nei casi previsti dai tre commi precedenti, qualora concorrano circostanze attenuanti, e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta, può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito.
In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità, o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.

Art. 21
L’alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere d) e seguenti dell’art. 19 perde il beneficio dell’esonero dalle tasse.
La sospensione fino al termine delle lezioni importa l’esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame.
L’esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni.
L’alunno espulso dall’istituto non è ammesso, per l’anno scolastico in corso e per quello successivo, in alcun istituto regio o pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami, e non può essere riammesso all’istituto in cui la punizione fu inflitta se non previa deliberazione favorevole del collegio dei professori.
L’espulsione da tutti gli istituti del regno ha effetto per tre anni, e importa per sempre, il divieto di inscriversi e di presentarsi ad esami nell’istituto in cui la punizione fu inflitta.

Art. 22
Le punizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 19 sono inflitte dal professore; quella di cui alla lettera c) è inflitta dal preside; quella della lettera d) dal consiglio di classe.
Le altre punizioni vengono deliberate dal collegio dei professori su proposta del preside o del consiglio di classe.
Qualora sia proposta l’applicazione delle punizioni di cui alle lettere h) e i) il collegio dei professori, negli istituti di doppio grado, si adunerà in seduta plenaria.
L’autorità competente ad infliggere punizione di un grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

Art. 23
Le punizioni di cui alle lettere a), e), g) h) e i) possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di esame o nell’intervallo delle medesime.
In tal caso esse sono inflitte, rispettivamente, dal presidente o dalla commissione di esame, e sono applicabili anche a candidati provenienti dalla scuola privata o paterna.

Art. 24
Delle punizioni di cui alla lettera c) e seguenti dell’art. 19 deve essere data comunicazione al padre, o a chi ne fa le veci.
Della sospensione superiore a tre giorni e delle punizioni di cui alla lettera d) e seguenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica.
La notizia delle punizioni di cui alle lettere h) e i) è affissa all’albo dell’istituto e, dopo la decisione sull’eventuale ricorso di cui all’articolo seguente, comunicata al ministero per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
(Omissis)

Art. 41
Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei licei o nei corsi superiori di istituto di secondo grado, di abilitazione o maturità, e di licenza dal liceo femminile, se non coloro che abbiano conseguito l’ammissione al corrispondente corso superiore o al liceo, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale degli studi.
I giovani forniti di un titolo di ammissione a liceo, o a corso superiore di tipo diverso da quello cui corrisponde l’esame di maturità o di abilitazione, possono presentarsi agli esami stessi dopo un intervallo corrispondente ad una eguale durata complessiva degli studi, tenuto conto della differenza dei singoli corsi.

Art. 49
I candidati che abbiano seguito studi all’estero sono ammessi a qualsiasi esame con dispensa dall’obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purché abbiano rispettivamente l’età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi medi nel regno a partire dai dieci anni.
(Omissis)
Art. 57
Nelle città sedi di più istituti dello stesso tipo si tiene conto, agli effetti della distribuzione dei candidati ad esami di idoneità, ammissione e licenza, delle zone stabilite a norma dell’art. 10 e, in caso di eccessiva affluenza a un dato istituto, i presidi degli istituti dello stesso tipo si adunano per addivenire ad un’equa distribuzione dei candidati in eccedenza, secondo i criteri che ritengano opportuni.
(Omissis)
Art. 60
Tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per la eventuale riparazione, debbono essere sostenute nella medesima sede.
Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento ad altra sede determinata, purché il preside o, per l’esame di maturità e di abilitazione, il presidente della commissione della sede di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili.
I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d’ufficio al preside della nuova sede e, in luogo di essi, è conservata la domanda legale di trasferimento.
(Omissis)
Art. 78
Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell’alunno in classe e fuori di classe sulla frequenza, salvo il caso di assenze giustificate a norma dell’art. 16, e sulla diligenza.

Art. 79
Il voto di profitto nei primi tre bimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti.
Nell’ultimo bimestre il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A.
I voti si assegnano su proposta dei singoli professori in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il bimestre.
Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 80
Lo scrutinio dell’ultimo bimestre ha valore di scrutinio finale.
Nell’assegnazione dei voti si tiene conto anche dei risultati degli scrutini precedenti, i quali, però, non possono aver valore decisivo.
Quando per una o più materie si giudichi di non potere assegnare voto a causa di assenze, sebbene giustificate, della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel verbale, e, in tal caso, il consiglio di classe decide, caso per caso, circa l’ammissibilità alla sessione di primo esame, indipendentemente dal disposto dell’art. 38, ultimo comma.
(Omissis)
Art. 84
Sono consentite prove suppletive orali, grafiche o pratiche in caso di assenza per gravissimi motivi che debbono essere immediatamente comunicati al presidente al quale ne spetta la valutazione, e purché le prove suppletive possano aver luogo prima della chiusura della sessione.
Nella seconda sessione di esami di promozione, idoneità, ammissione e licenza il presidente può anche consentire prove suppletive scritte, e il termine può essere esteso a tutto il mese di ottobre.

Art. 85
Per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz’ora prima dell’inizio della prova.
Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova.
Quando siano prescritti due temi, le terne si fanno per coppia di temi.
Per la scelta dei temi delle prove grafiche e pratiche si procede nel modo indicato dai precedenti commi, se non sia altrimenti disposto nei programmi di esame approvati con regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.
(Omissis)

CAPO VII – DEI DIPLOMI E DOCUMENTI SCOLASTICI
Art. 97
I diplomi di licenza e di ammissione sono rilasciati dal preside, previa apposizione della prescritta marca da bollo; i certificati di promozione e idoneità sono rilasciati dal preside nella prescritta carta legale.
I moduli per i diplomi di licenza sono forniti dal Ministero, e il preside è tenuto a renderne conto a ogni richiesta.
Un elenco dei licenziati sarà inviato al Provveditore dopo ciascuna sessione.

Art. 98
I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal presidente della commissione, previa apposizione della prescritta marca da bollo.
I moduli relativi sono forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente, e il presidente dovrà, non oltre il 30 novembre, restituire quelli non adoperati o rimasti inservibili per errori di scritturazione o per altra causa.
Un elenco dei diplomati sarà inviato al Ministero dopo la chiusura di ciascuna sessione, unitamente ai registri degli esami.
I diplomi non ritirati entro il 30 novembre saranno conservati dal Preside cui fu presentata la domanda di ammissione all’esame.
(Omissis)
Art. 101
I documenti relativi all’inscrizione ed esami che non siano di maturità e di abilitazione sono conservati nell’archivio dell’istituto per il periodo indicato nell’art. 13.
I documenti relativi alla inscrizione ed esami di maturità ed abilitazione sono restituiti dal presidente della commissione al preside cui fu presentata la domanda, il quale ne curerà la conservazione per il periodo sopra indicato.
Gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche di qualsiasi esame sono conservati per tutto l’anno successivo nell’istituto presso il quale l’esame si è svolto.
(Omissis)
Art. 126
Le domande s’intendono senz’altro accolte quando il preside riconosciutane la regolarità, le abbia accettate in luogo del pagamento della tassa.
Esse sono sottoposte, nella prima adunanza dopo l’inizio delle lezioni o nell’ultima prima dell’inizio degli esami, secondo che si tratti di esonero della tassa di immatricolazione o frequenza oppure da tassa di esame, alla ratifica del collegio dei professori, il quale dovrà limitarsi ad accertare la regolarità della concessione.
Qualora la domanda sia respinta o la ratifica negata, l’interessato non può essere ammesso alle lezioni o presentarsi agli esami se non provveda immediatamente al pagamento delle tasse in questione.
(Omissis)