Legge 6 luglio 1912 n. 734

Approvazione dei ruoli organici degli Istituti di belle arti e di musica.

 

Art. 1 Per gli Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Lucca, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Venezia; per le Accademie di belle arti di Carrara, di Milano, di Torino; per lo stabilimento teorico-pratico di belle arti di Massa; per la scuola di disegno in Reggio Emilia; per i Conservatori di musica di Milano, Napoli, Palermo e Parma; per l’Istituto musicale di Firenze; per il liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, in quanto concerne lo stipendio del direttore a carico dello Stato; per le scuole di recitazione di Firenze e di Roma, sono approvati i rispettivi ruoli organici del personale insegnante e il ruolo comune del personale amministrativo, disciplinare e di servizio, secondo le tabelle A, B, C, annesse alla presente legge .
Art. 2 Gli insegnanti negli Istituti di belle arti e di musica si distinguono in: a)titolari che presiedono alle singole scuole; b)aggiunti, che sono di aiuto ai titolari; c)incaricati di discipline speciali, siano di ruolo o straordinari e di classi aggiunte a quelle normali e principali. Per i corsi liberi superiori vi saranno maestri e liberi insegnanti temporanei, compensati con semplice retribuzione. All’insegnamento superiore dell’architettura sarà provveduto mediante scuole speciali.
Art.3 Il numero dei professori titolari e degli incaricati rimarrà invariabile quando pure il Ministro usi della facoltà di assegnare professori agl’insegnamenti che, a norma di dette tabelle, siano da affidare ad incaricati, ed incaricati a quelli per i quali è prevista l’assegnazione di professori. Il numero degli aggiunti è contenuto nei limiti della disponibilità del bilancio. Le nomine dei capi (presidenti e direttori) degli Istituti di belle arti e musicali si fanno secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti o regolamenti organici.
Art. 4 La nomina ai posti di professori negli Istituti di belle arti e di musica si fa in seguito a concorso per titoli oppure per titoli e per esame. La nomina è fatta, la prima volta, per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell’insegnamento, impartito in questo tempo, da accertarsi nel modo indicato dall’art. 13, il professore viene confermato stabilmente, o pure esonerato.
Art. 5 Al concorso per i posti di professore degli Istituti, di cui all’art. 1, non sono ammessi coloro che abbiano meno di 21 anni di età o abbiano superato i 40. Nel bando di concorso saranno indicati i titoli per l’ammissione e il programma dell’esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni della materia che debbono insegnare. Per le cattedre di lettere italiane e di storia generale è titolo necessario la laurea in lettere. Per le cattedre di architettura, a parità di merito nei concorrenti, sarà titolo di preferenza il diploma di architetto e d’ingegnere civile conseguito in una scuola di applicazione per gli ingegneri o di professore di disegno architettonico ottenuto in un Istituto di belle arti. Per le cattedre di storia dell’arte, e storia generale, a parità di merito nei concorrenti, sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle RR. scuole di archeologia o di storia dell’arte medioevale o moderna. E’ in facoltà del Ministro di coprire i posti d’insegnante di storia dell’arte nelle RR. accademie e nei RR. Istituti di belle arti, con incaricati che saranno retribuiti con assegno di lire duemilacinquecento.
Art. 6 I professori incaricati possono essere nominati, anche senza concorso, dal Ministro della pubblica istruzione in seguito a proposta del Consiglio dell’istituto e sentito il parere della sezione III del Consiglio superiore per i monumenti e per le opere di antichità e d’arte (4) o della Commissione permanente d’arte musicale e drammatica.
Art. 7 Il Ministro potrà proporre al Re per la nomina a professore titolare od aggiunto, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere o per insegnamenti dati, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero insegnare. Pei professori degli Istituti di belle arti, sarà inteso il parere della sezione III del Consiglio superiore di antichità e belle arti; pei professori degli Istituti musicali si sentir il parere del direttore dell’Istituto e quello della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica.
Art. 8 Il personale di amministrazione, di biblioteca e disciplinare degli Istituti di belle arti e di musica è nominato in seguito a concorso. Per essere ammesso al concorso pei posti di segretario è necessario avere non meno di 21 e non più di 40 anni di età e possedere la laurea in lettere o in filosofia o in legge; per i posti di ispettore e di bibliotecario si richiedono le stesse condizioni di età e la licenza del Liceo o dell’Istituto tecnico; per i posti di economo-cassiere si richiedono le stesse condizioni di età e il diploma di ragioniere conseguito in uno degli Istituti tecnici governativi o pareggiati del Regno o il diploma conseguito in una scuola superiore di commercio; per i posti di aggiunti di segreteria sono necessarie le stesse condizioni di e e la promozione alla quarta classe di ginnasio o la licenza tecnica o la licenza della scuola complementare.
Art. 9 Il vincitore del concorso è nominato in esperimento per due anni, dopo il qual termine, se avrà dato prova di idoneità, sarà confermato stabilmente su proposta del capo dell’Istituto. Negli Istituti nei quali manchi l’economo-cassiere, un segretario, su proposta del capo Istituto, potrà essere incaricato anche delle funzioni di economo con una retribuzione dalle L. 200 alle L. 500 secondo l’importanza dell’ufficio.
Art. 10 Il personale di servizio è nominato dal Ministro dell’istruzione, sentito il parere dei capi d’Istituto. Per essere nominato ad un posto di servizio negli Istituti di belle arti e di musica, è necessario avere non meno di 21 e non più di 30 anni di età e la licenza elementare. Possono essere nominati ad un posto di servizio, anche se sforniti della licenza elementare, i militari i quali abbiano servito con fedeltà ed onore e sappiano leggere e scrivere, ed è titolo di preferenza assoluta la campagna di guerra a cui il candidato abbia partecipato. Per detti militari il limite di età è esteso sino a 35 anni.
Art. 11 Ciascun insegnante, compreso nelle tabelle dei ruoli organici annessi alla presente legge, godrà, per effetto di anzianità senza demerito, di un aumento quinquennale del decimo sull’ammontare del suo stipendio di ruolo. Si accumuleranno fino a quattro di questi aumenti quinquennali. I funzionari, che abbiano stipendi superiori alle settemila lire, non godranno degli aumenti quinquennali.
Art. 12 I funzionari amministrativi, di biblioteca e disciplinari e il personale di servizio godranno dell’aumento quinquennale, quando nel quinquennio stesso non abbiano avuta promozione di classe. Gli aumenti quinquennali non potranno eccedere il numero di quattro. Il personale di servizio godrà di quattro aumenti quinquennali di L. 150 ciascuno. Nelle promozioni del personale di servizio, se il nuovo stipendio risulta inferiore all’antecedente unito agli aumenti quinquennali, la differenza sarà data come assegno ad personam.
Art. 13 Al termine del triennio di prova effettiva di un insegnante, nominato per concorso giusta l’art. 4, si proceder, mediante ispezione, allo accertamento dei risultati dati dal suo insegnamento. Il Ministro avrà facoltà, sentito il parere della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della Commissione permanente per le arti musicali e drammatica, di prolungare di un anno il periodo di prova e ripetere l’accertamento dei risultati, che sarà allora definitivo.

Art. 14 Il passaggio di un insegnante dall’uno all’altro Istituto, pur che‚ si tratti del medesimo posto, può eccezionalmente essere ordinato dal Ministro su istanza dell’interessato o per ragioni di servizio, sentito il parere del Consiglio dei professori dell’Istituto, a cui dovrebbe essere trasferito, e quello della sezione III del Consiglio superiore di antichità e belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica.
Art. 15 Con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere della sezione III del Consiglio superiore di antichità belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica (5), saranno determinati, per ciascuna disciplina, il numero massimo degli alunni a cui l’insegnante è tenuto di attendere, e le ore settimanali di lezione, non che‚ le altre modalità, che saranno ritenute necessarie. Allorquando ai corsi di un Istituto per una determinata disciplina è iscritto regolarmente un numero di alunni superiore al limite massimo consentito dal regolamento, che abbiano frequentata la scuola per un mese, si far luogo allo sdoppiamento della relativa classe, istituendo una classe aggiunta. La classe aggiunta sarà soppressa appena il numero degli alunni non raggiunga più il limite fissato dal regolamento.
Art. 16 Le classi aggiunte potranno venire affidate, su proposta del capo dell’Istituto, agli insegnanti delle classi normali, sempre che‚ vi sia compatibilità di orario; o ad incaricati temporanei e straordinari, nominati dal Ministro su proposta del capo dell’Istituto. La nomina è sempre temporanea e cessa col 31 luglio di ogni anno. Quando la supplenza è affidata all’insegnante della classe normale, l’ammontare dell’assegno non potrà superare il terzo dello stipendio del posto di ruolo; agli incaricati straordinari potrà, invece, venir corrisposto un assegno non superiore ai due terzi dello stipendio del posto di ruolo.
Art. 17 Non è consentito il cumulo di due posti di insegnante effettivo di ruolo negli istituti di belle arti e di musica. E’ consentito, ove vi sia affinità di materia e l’orario complessivo delle lezioni non superi le 24 ore settimanali, che un titolare od aggiunto negli istituti di belle arti o di musica possa avere l’incarico di un secondo insegnamento. Sarà anche concesso ad un incaricato di avere un altro incarico.

Art. 18 Gli insegnanti degli istituti di belle arti e di musica, quando abbiano compiuto il 70° anno di età, saranno collocati a riposo. L’insegnante potrà essere collocato a riposo anche dopo 30 anni di servizio, e pur non avendo raggiunto il 70° anno di età, quando, a giudizio della III sezione del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, o della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, non sia più idoneo all’insegnamento. L’insegnante collocato a riposo potrà essere nominato professore emerito, quando abbia acquistato speciali benemerenze.
Art. 19 L’insegnante che sia riconosciuto inabile al servizio, può esserne dispensato. La dispensa può inoltre essere decretata quando sia necessaria nell’interesse del servizio. Essa deve essere preceduta dal parere della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della sezione competente della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica e da deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 20 Le pene disciplinari, a cui vanno oggetti gl’insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica, sono:
1° l’ammonizione; 2° la censura; 3° la sospensione dallo stipendio fino a un mese; 4° la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino a due anni; 5° la revocazione; 6° la destituzione dall’ufficio, con o senza perdita del diritto a pensione ed assegni.
Art. 21 Per tutte le mancanze ai doveri d’ufficio, che non siano tali da diminuire la stima per l’insegnante o che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell’ammonizione o della censura. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura, per le mancanze ai doveri di ufficio che siano tali da diminuire la stima per l’insegnante o che costituiscano grave insubordinazione e per tutte le altre più gravi mancanze che ledano l’onore dell’insegnante come uomo e come educatore, si applicheranno, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei n. 3, 4 e 5 dell’art. 20.
Art. 22 L’ammonizione è data dai capi di istituti ed ha carattere di semplice avvertimento. può anche essere data dal Ministro. Della prima non si prende nota nello stato di servizio. Le altre pene sono inflitte dal Ministro su parere conforme della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della Commissione permanente musicale e drammatica. Il tempo della durata della sospensione dall’ufficio non si computa per l’aumento di stipendio.
Art. 23 Per le pene di quarto, quinto e sesto grado la sezione III del Consiglio superiore di belle arti o la competente sezione della Commissione permanente musicale e drammatica, prima di dare parere, potrà chiedere che si proceda ad una ispezione. In ogni caso l’incolpato sarà invitato a presentare direttamente per iscritto, o a voce, la sua difesa.
Art. 24 Quando la gravità dei fatti lo richieda, la sospensione può essere immediatamente ordinata dal Ministro a tempo indeterminato, provvedendo a deferire subito l’insegnante alla sezione III del Consiglio superiore di belle arti o alla competente sezione della Commissione permanente musicale e drammatica. La sospensione ha luogo di diritto nei casi contemplati nel R. decreto 25 ottobre 1866, n. 3343 (6).

 

Art. 25 Al personale amministrativo, di biblioteca e disciplinare degli Istituti di belle arti e di musica si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 (7), in quanto non è disposto diversamente dalla presente legge.

 

Art. 26 E’ approvato per il R. opificio delle pietre dure in Firenze il ruolo organico del personale secondo la tabella F annessa alla presente legge. Al personale stesso sono applicabili le disposizioni dell’art. 12 della presente legge; per gli uffici di direttore, cassiere-economo, aiuto direttore e segretario sono applicabili le disposizioni dell’art. 25. Il direttore dell’opificio sarà nominato dal Re su proposta del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere della sezione II del Consiglio superiore di belle arti. Il personale amministrativo e quello delle officine e di servizio sarà nominato dal Ministro, sentito il parere del direttore dell’opificio.

 

Art. 27 A cominciare dall’anno scolastico 1912-913 le tasse scolastiche per gli Istituti di belle arti e di musica sono fissate secondo le tabelle D, E annesse alla presente legge (8). Nel regolamento per l’esecuzione della presente legge saranno fissate le norme e i criteri per la dispensa dal pagamento delle tasse a favore dei giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica, nonché‚ per le propine da assegnarsi agli esaminatori.
Disposizioni transitorie.

Art. 28 Omissis Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1912, n. 167.