Legge 2 marzo 1963 n. 262

Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti e annessi licei artistici e delle Accademie nazionali d’Arte drammatica e di Danza e carriere del rispettivo personale non insegnante.

 

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge

 

 

TITOLO I
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E LICEI ARTISTICI, DELLE ACCADEMIE NAZIONALI D’ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

Art. 1
I Conservatori di Musica, le Accademie di Belle Arti e annessi licei artistici, l’Accademia Nazionale d’Arte drammatica e l’Accademia Nazionale di Danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero P.I. Essi sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per la P.I. di concerto con il Ministro per il Tesoro. Con le stesse modalità sono istituiti i licei artistici non annessi alle Accademie di Belle Arti.
Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell’ambito dell’ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l’istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante e gli insegnamenti da conferire per incarico nonché i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto dalla Tab. A [non] annessa alla presente legge, del personale amministrativo di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario.
Il numero dei corsi degli istituti previsti dal presente articolo e il numero dei posti del personale direttivo e insegnante e del personale non insegnante, nonché il numero degli insegnamenti da conferire per incarico sono stabiliti prima dell’inizio di ogni anno scolastico, nei limiti delle disponibilità dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero P.I., con decreto del Ministro per la P.I., di concerto con il Ministro per il Tesoro.
Con le modalità di cui al precedente comma possono essere istituite in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l’istituto, sezioni distaccate con uno o più corsi e, per i Conservatori di Musica, anche limitatamente al periodo inferiore.
Con le stesse modalità, le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi “I. Cavazza” di Bologna, “D. Martuscelli” di Napoli, “S. Alessio” di Roma, “Istituto per ciechi” di Milano, “Configliachi” di Padova possono essere trasformate in sezioni di Conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fisserà le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l’inquadramento in ruolo del personale insegnante e non insegnante.
La ripartizione fra i singoli istituti dei posti e degli insegnamenti di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per la P.I.
Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante, degli istituti sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.
Le spese per il funzionamento degli istituti sono iscritte nel bilancio degli istituti stessi e trovano copertura nel contributo di cui al secondo comma del presente articolo e nelle altre entrate di bilancio.

Art. 2
Ciascuno degli istituti di cui all’art. 1 è amministrato da un Consiglio d’Amministrazione composto dal presidente e dai seguenti altri membri:
a) un rappresentante del Ministero P.I.;
b) il direttore dell’istituto;
c) due insegnanti dell’istituto, designati dal collegio dei professori.

Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio d’Amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli Enti che hanno assunto l’impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell’istituto.
E’ chiamato a far parte del Consiglio d’Amministrazione dei Conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell’istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.
Segretario del Consiglio è il funzionario amministrativo di grado più elevato.
Il presidente e gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione sono nominati dal Ministro per la P.I. per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del Consiglio d’Amministrazione che non faccia parte del personale dell’istituto.
Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la P.I. scioglie il Consiglio d’Amministrazione e nomina un commissario governativo per l’amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio d’Amministrazione deve essere ricostituito.
In deroga a quanto è previsto dal presente articolo, i Consigli d’Amministrazione dei Conservatori di Musica di Roma e Napoli conservano la loro attuale costituzione; di ciascuno di essi fanno altresì parte due insegnanti dell’istituto designati dai rispettivi collegi dei professori.
Del Consiglio d’Amministrazione del Conservatorio di Musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel Comune.
Nulla è innovato per quanto riguarda l’attuale costituzione del Consiglio d’Amministrazione dell’Accademia Nazionale di Danza.

Art. 3
Il Consiglio d’Amministrazione:
1) delibera il bilancio di previsione dell’istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;
2) delibera le spese d’importo superiore a lire centomila a carico del bilancio dell’istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente al presidente del Consiglio d’Amministrazione, con propri provvedimenti;
3) propone le variazioni delle tabelle organiche dell’istituto;
4) provvede, secondo le modalità stabilite dal Ministero P.I., alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti nonché i posti di assistenti, di accompagnatori al pianoforte e di pianisti accompagnatori previsti dall’organico e non assegnati a personale di ruolo.

Art. 4
L’esercizio finanziario degli istituti ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.
I bilanci di previsione degli istituti debbono essere deliberati entro il mese di luglio precedente l’inizio dell’esercizio finanziario, e trasmessi al Ministero P.I., per l’approvazione, entro venti giorni dall’avvenuta deliberazione.
I conti consuntivi sono deliberati entro i tre mesi successivi alla fine dell’esercizio cui si riferiscono ed inviati entro 20 giorni dalla delibera, al Ministero P.I., il quale li trasmette, per tramite della competente ragioneria centrale, alla Corte dei Conti per l’esame e il rilascio della dichiarazione di regolarità.
Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall’istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d’entrata e mandati di pagamento emessi dagli istituti e firmati nei modi di cui al seguente art. 7.
Gli istituti hanno l’obbligo di trasmettere all’Ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento.

Art. 5
All’andamento didattico, artistico e disciplinare di ciascun istituto sovraintende un direttore che attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell’istituto direttamente al Ministero P.I.
TITOLO II
CARRIERA E RUOLI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 6
Le carriere del personale amministrativo delle Accademie di Belle Arti e annessi licei artistici, dei Conservatori di Musica, dell’Accademia Nazionale d’Arte drammatica e dell’Accademia Nazionale di Danza sono distinte come segue:
a) carriera direttiva (personale dei servizi amministrativi);
b) carriera di concetto (economi);
c) carriera esecutiva (addetti di segreteria);
d) carriera del personale ausiliario (bidelli).
Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento della carriera direttiva, di cui all’annessa Tab. A restano disciplinati dalle norme del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
I posti recati in aumento dalla predetta Tabella A nella qualifica di direttore amministrativo riassorbono altrettanti posti in soprannumero a norma della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono stabiliti dalle allegate Tabb. B, C e D. Ai fini della progressione in tali carriere non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a “buono” o una sanzione disciplinare più grave della censura, né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell’anzianità di servizio.
Nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva la promozione alle qualifiche di primo economo e di primo archivista può essere conseguita al compimento dell’anzianità di 11 anni di servizio nelle singole carriere, mediante esame di merito distinto.
All’esame di cui al comma precedente possono partecipare anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti, forniti della medesima anzianità maturata nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto. La loro nomina a primo economo e a primo archivista è, però, effettuata entro i limiti dei posti complessivamente disponibili nei rispettivi ruoli.

Art. 7
A ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della carriera direttiva dei quali l’impiegato di qualifica più elevata sovraintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile dell’osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del Consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell’istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli artt. 325 sg. del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell’istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all’attuazione delle norme legislative e regolamentari; compila i rapporti informativi concernenti il personale amministrativo e ausiliario che è posto alle sue dirette dipendenze.
Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell’istituto. Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell’istituto, sentito il parere del presidente del Consiglio d’Amministrazione. Il capo dell’Ispettorato per l’istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.

Art. 8
L’impiegato della carriera direttiva che consegue la qualifica di direttore amministrativo continua nell’espletamento delle mansioni previste dall’articolo precedente relativamente all’istituto in cui è titolare e può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli istituti d’istruzione artistica esistenti nella Provincia dove ha sede l’istituto in cui è titolare e in Province limitrofe.
Possono essere comandati presso il Ministero P.I. non più di due direttori amministrativi per l’espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli istituti d’istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.

Art. 9
Ad ogni istituto è assegnato un economo il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese d’ufficio con l’apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del Consiglio d’Amministrazione; egli inoltre, attende alla compilazione ed all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili di proprietà dell’istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.
Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della carriera esecutiva.
Ad ogni istituto sono assegnati sei impiegati della carriera ausiliaria, uno dei quali ha le mansioni di portiere. Quando il numero delle classi sia superiore a dodici, è assegnato un altro bidello per ogni ulteriore gruppo di due classi. All’Accademia Nazionale di Danza sono inoltre assegnati due impiegati della carriera predetta con mansioni di guardiano notturno; ad essi verrà corrisposta l’indennità di cui all’art. 25, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 10
I posti di qualifica iniziale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva sono conferiti mediante pubblico concorso per esami; quelli della carriera del personale ausiliario sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.
Per l’ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera direttiva è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime.
Per l’ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera di concetto è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.
Per l’ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma d’istituto d’istruzione secondaria di primo grado.
Ai concorsi a posti della carriera del personale ausiliario sono ammessi coloro che abbiano compiuto gli studi d’istruzione elementare. Il 25% dei posti del ruolo della carriera ausiliaria è riservato al personale femminile.
Alle esigenze funzionali connesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi dal presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’istituto, su conforme delibera del Consiglio stesso, previa autorizzazione del Ministero P.I. Al personale incaricato compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.
L’incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa o sospensione dal servizio del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l’incarico medesimo, e, comunque, all’atto della copertura del corrispondente posto di ruolo o al rientro in servizio del titolare sostituito.
E’ fatto divieto di assumere o comunque mantenere in servizio personale non insegnante non di ruolo in eccedenza ai posti previsti negli organici. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell’art. 12 del D.L.vo 4 aprile 1947, n. 207.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11
Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Accademie di Belle Arti, Conservatori di Musica e l’Accademia d’Arte drammatica, nonché presso l’Accademia Nazionale di danza, è inquadrato nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le Tabb. B, C e D annesse alla presente legge secondo l’anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, valutata secondo quanto stabilito nel quarto comma del precedente art. 6.
L’inquadramento del personale delle carriere di concetto ed esecutiva è subordinata all’esito favorevole di apposita ispezione, previa deliberazione del Consiglio d’Amministrazione.
L’anzianità di servizio residua è utile ai fini del passaggio alla qualifica superiore e dell’attribuzione dei successivi aumenti periodici di stipendio.
Il numero dei posti nella qualifica iniziale di ciascuna delle carriere di cui all’art. 6, che può essere messo a concorso in applicazione degli artt. 7 e 9, è diminuito di tante unità quanti sono gli impiegati di ruolo speciale transitorio o di ruolo aggiunto in servizio.

Art. 12
Nella prima applicazione della presente legge:
a) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto, dopo l’inquadramento di cui al precedente art. 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale di ruolo della carriera esecutiva delle Accademie di Belle Arti, Conservatori di Musica, Accademie Nazionali d’Arte drammatica e di Danza, il quale alla data di pubblicazione della presente legge, sia in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale oppure sia in possesso del diploma d’istituto d’istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista.
Ai vincitori del concorso il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi ai fini della promozione alle qualifiche di economo aggiunto e di economo;
b) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, dopo l’inquadramento di cui al precedente art. 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, negli istituti di cui alla precedente lett. a) che sia in possesso del diploma d’istituto d’istruzione secondaria di primo grado oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio nei predetti istituti da almeno tre anni.
Non può essere ammesso al concorso il personale non di ruolo che abbia superato il quarantacinquesimo anno di età alla data suddetta.
L’esame speciale di cui alle lett. a) e b) consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel relativo bando di concorso.

Art. 13
Al personale dei ruoli di cui al precedente art. 6 si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14
La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme relative alla determinazione dei posti d’organico, di cui agli artt. 7 e 9, che avranno effetto dal 1° ottobre 1962.